Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 25/09/2002 n. 212

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchč per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente Legge non destinati alla generalitą degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il Decreto di cui al comma 1 č emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il Decreto č emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del Decreto stesso.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universitą".

-Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della Legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dal Decreto qui pubblicato: "5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del Decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione č determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma. Il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalitą previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalitą di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva".

- Il Decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica 2 giugno 2000, reca: "Costituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)".

- Si riporta il testo dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491: "Art. 2 (Composizione e funzionamento).

1. Il CNSU č composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalitą previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con Decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.

2. Il CNSU nella prima seduta eLegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.

3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianitą di iscrizione. A paritą di iscrizione prevale il pił anziano di etą.

4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalitą di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonchč sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.

6. In caso di dimissioni contestuali di pił della metą dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con Decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo". ve modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 6 (Disposizioni per l'autonomia didattica).

6. Le universitą adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro trentasei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati all'universitą i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti".

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in Legge.

 

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